Martedì 22 Maggio 2012
   
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VERTENZA LITURRI – CONVERSAZIONE CON L'AVVOCATO CANGELLI

legge frontale

 

 

 

Cari amici di Noicattaro Web, grazie alla mia esperienza universitaria a Foggia ho avuto modo di incontrare l’Avvocato Francesca Cangelli, docente di Diritto Pubblico e Amministrativo presso la Facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive. A lei ho chiesto un parere sulla questione della sfiducia al Presidente del Consiglio e, per fare chiarezza sull’argomento tanto discusso, vi propongo una breve intervista.

Ci tengo a sottolineare che all’Avv. Cangelli ho dato solo poche informazioni sulla vicenda, le più importanti oltre che lo Statuto Comunale, proprio per avere un parere “super partes”. In attesa del verdetto del prossimo 8 febbraio, obiettivo di questa intervista è dare ai cittadini delle informazioni che sono documentate e molto lontane dal chiacchiericcio da bar.

Buona lettura!

Sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale: qual è il quadro normativo di riferimento? E per quali motivi si può presentare la mozione di sfiducia?

La figura del Presidente del consiglio comunale non è annoverata tra gli organi necessari del Comune ai sensi del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), tuttavia ciascun comune, nell’ambito della propria autonomia statutaria, può provvedere a disciplinarne elezione, funzioni e prerogative. La fonte della disciplina è, pertanto, lo statuto comunale.

Nel caso del Comune di Noicattaro la figura del Presidente del Consiglio comunale è prevista e disciplinata dagli artt. 12 e 13. dello Statuto. Ne è prevista l’elezione in occasione della prima seduta del Consiglio tra tutti i suoi membri (tranne il Sindaco); ne è prevista la revoca a seguito di regolare ed apposita mozione di sfiducia da parte del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio (art. 12, commi 8 e 9); ne sono previste le attribuzioni, le quali comprendono compiti organizzativi, volti ad assicurare ordine, correttezza, trasparenza e imparzialità all’attività consiliare (art. 13).

Appare, dunque, evidente che la mozione di sfiducia, espressamente disciplinata dall’art. 12 comma 9 dello Statuto, può fondarsi sul mancato adempimento degli specifici doveri che lo Statuto pone in capo al Presidente del Consiglio comunale, nonché, in generale a quei comportamenti che sono incompatibili con i principi – ordine, correttezza, trasparenza e imparzialità – che è chiamato a garantire.

Sul punto, è, però, opportuno affrontare un’altra questione rilevante per il caso di specie: quella relativa alla mancata previsione dei presupposti o dei motivi della revoca nelle norme statutarie. Lo statuto del Comune di Noicattaro non prevede, infatti, le ragioni sulle quali può fondarsi la mozione di sfiducia. Il giudice amministrativo, ha tuttavia stabilito che “La revoca del presidente del consiglio comunale può considerarsi come un atto volto a definire razionalmente l’ordinato assetto dei rapporti istituzionali tra gli organi di indirizzo politico-amministativo del comune, assunto quando risulta alterato il ruolo di garante imparziale assegnato dal presidente. Non è illegittima, e non va pertanto disapplicata, la disposizione statutaria di un comune, nella parte in cui prevede la revoca del presidente del consiglio comunale senza determinare i presupposti dell’atto, per asserita violazione dell’articolo 39 del testo unico degli enti locali, poiché la previsione legislativa del testo unico degli enti locali lascia ampi margini al potere normativo e di autorganizzazione dell’ente locale, che può variamente definire il regime di stabilità del presidente dell’ente” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1042). Secondo questa giurisprudenza, non rileva dunque, che lo statuto comunale non indichi le ragioni su cui può fondarsi la mozione di sfiducia (di contrario avviso parte della dottrina, cfr. G. Arezzo di Trifiletti, Due interessanti questioni: l’ammissibilità della revoca del Presidente del Consiglio Comunale e il ruolo del Consigliere anziano, in www.giustamm.it) .

Il TAR Puglia ha fissato l’udienza pubblica per discutere sulla questione Liturri: come potrebbe andare a finire? Cosa dice la giurisprudenza in merito?

Per una ragionevole previsione sull’esito della vicenda Liturri dovrei conoscere più a fondo gli atti processuali, tuttavia posso provare ad offrire alcuni elementi che contribuiscano a chiarire alcuni passaggi.

Da un punto di vista processuale – secondo quanto ho appreso – in occasione della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare, volta alla sospensione del provvedimento di revoca, il TAR Puglia – Bari ha fissato a breve l’udienza pubblica per la discussione nel merito. Ciò significa che ha preferito la soluzione di dare in tempi rapidi una risposta definitiva sulla controversia, piuttosto che dare una risposta provvisoria e lasciare la questione sospesa per tempi più lunghi (art. 55, comma 10, c.p.a.).

Da un punto di vista sostanziale gli elementi presi in esame dalla giurisprudenza formatasi in argomento sono: a) la presenza o meno di un’apposita disciplina statutaria relativa alla figura del Presidente del Consiglio Comunale; b) la legittimità del procedimento che ha condotto alla revoca; c) la fondatezza delle motivazioni poste a base della mozione di sfiducia.

In relazione al primo punto, il problema non si pone nel caso di specie, dal momento che lo statuto comunale reca un’esaustiva disciplina.

Sul secondo punto il giudice andrà a verificare il puntuale rispetto di quanto stabilito dallo statuto e, quindi, in particolare, se siano state rispettate le prescrizioni dell’art. 12, comma 9: presentazione della mozione da parte del Sindaco o di un terzo dei consiglieri, sua discussione e votazione a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione, sua approvazione da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio. La violazione di una di tali prescrizioni potrebbe condurre all’accoglimento del ricorso e, dunque, all’annullamento della revoca.

Sul terzo punto il discorso è più complesso, perché, in via generale, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate. Ne consegue che non può – in definitiva – giungere ad un sindacato pieno sulle ragioni che hanno condotto alla sfiducia e, quindi, alla revoca. E’ stato affermato, in quest’ottica, che “In caso d’impugnazione della revoca dall'ufficio di Presidente del consiglio comunale, il sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo, si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità procedurale del procedimento seguito e la sussistenza e l’intensità dei fatti da cui muove la mozione di sfiducia, ma resta notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto di revoca impugnato” (Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2008 n. 2970; TAR Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 8881).

In argomento, tuttavia, la giurisprudenza non è sempre uniforme. E’ stato rilevato, infatti, in senso parzialmente contrario, che “Il Presidente dei Consigli comunali e provinciali è organo di garanzia posto a salvaguardia delle prerogative dei consigli e dei singoli consiglieri, non è portatore di alcun 'mandato' rappresentativo della maggioranza consiliare che sorregge gli organi di governo, né è ad essa ricollegabile da un rapporto di 'fiducia' politica, sebbene di una rappresentatività istituzionale, ovvero dell’intero consiglio che lo ha eletto, e risulta come tale accostabile, quanto alla natura istituzionale e neutrale delle funzioni, ai Presidenti della Camera e del Senato (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2002, n. 3187). Secondo questo orientamento deve ritenersi illegittima la delibera con la quale è stata disposta la revoca del Presidente del Consiglio comunale facendo riferimento al venir meno della fiducia politica tra quest’ultimo organo e l’organo collegiale, atteso che, in presenza di norma statutaria generica, che non enunci i presupposti per procedere alla revoca (come quella dello statuto comunale di Noicattaro), deve ritenersi che la revoca in tanto può giustificarsi in quanto sussista il cattivo esercizio della funzione, sia stata violata la neutralità dell’organo, senza che possa assumer rilievo alcuno il profilo della 'fiducia politica' (in tal senso TAR PUGLIA Bari, sez. I, 4 novembre 2002, n. 4719).

Se l’attuale Consigliere Comunale Liturri dovesse vincere il ricorso, chi pagherebbe le spese legali? A quanto ammonterebbero approssimativamente?

 

Il principio generale sarebbe quello in base al quale le spese seguono la soccombenza, cioè vengono poste a carico del soggetto che “perde la causa”. Sono previste, tuttavia, deroghe ed eccezioni a tale principio e la prassi dei Tribunali amministrativi regionali appare essere largamente orientata all’applicazione della “compensazione delle spese”, che significa che ciascuna parte paga le proprie spese processuali. Non è possibile fare una ragionevole previsione sull’ammontare delle stesse.

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